Statuto

ATTO COSTITUTIVO

 

L’anno 2002, il giorno  22 del mese di Aprile. alle ore 21 in San Giorgio di Piano, via Matteotti 6, i signori:

 1 Arbizzani Luigi… residente a Bologna …
2   Barbieri Magda …residente a Castello d’Argile (Bo)…

3   Bonora Angela…residente a S. Giorgio di Piano (Bo)…

4   Borghi Gian Paolo …residente ad Argelato (BO) ….
5   Calori Tullio …residente a  Molinella (BO) …
6   Farnè Elena …residente a Gallier (Bo)…
7   Fini Anna …residente a San Giorgio di Piano (BO) …
8   Fizzoni Mauro…  residente a Baricella (BO) …
9   Franzoni Mauro … residente a San Giorgio di Piano (BO)…
10  Frazzoli Roberto …residente a Funo di Argelato (Bo)…
11 Montanari Valerio …residente a Castel Maggiore (Bo) …
12 Musile Tanzi Anna ….. residente a San Giorgio di Piano (BO) …
13 Pavani Giuseppe …residente ad Altedo/ Malalbergo (BO)…
14 Taddia Marco …residente a Cento (FE) …
15 Vignoli Walther… residente a Castel Maggiore  (Bo) …
16 Zambelli Elisabetta ..residente a S. Giorgio di Piano (Bo) …

Si riuniscono in Assemblea Costituente e convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 I detti signori:

……..

dichiarano di costituire l’Associazione denominata “Gruppo di Studi della Pianura del Reno”

Art.2

L’Associazione ha sede in San Giorgio di Piano nella provincia di Bologna in Via Matteotti,6.

Art.3

Il Gruppo di Studi della Pianura del Reno, senza fini di lucro, ha come scopo lo studio, la ricerca, la tutela, la promozione e la valorizzazione della pianura del Reno, al fine di far crescere la comunità locale nella presa di coscienza delle proprie peculiarità, nel rispetto delle diversità culturali, del rispetto e della sicurezza dell’ambiente.

Art.4

La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo illimitato

Art.5

L’Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto che, letto e firmato dalle parti contraenti, viene allegato sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante ed essenziale.

Art.6

La quota associativa per il primo anno, viene determinata in euro 25 (venticinque) per i soci fondatori, persone singole, in euro 20 (venti) per gli altri soci, persone singole, e quota minima di euro 60 (sessanta) per i gruppi associativi. Tutti i soci fondatori dichiarano di avere già versato le relative quote sociali

Art.7

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2002 e successivamente la chiusura avverrà alla fine di ogni anno solare.

Art.8

I convenuti, eleggono, ai sensi dello Statuto, quali membri del Consiglio Direttivo, per il primo triennio, i signori:

Presidente: Bonora Angela

Vicepresidente: Taddia Marco

Tesoriere: Franzoni Mauro

Consigliere: Barbieri Magda
Consigliere
: Fizzoni Mauro
Tutti, come sopra qualificati, dichiarano di accettare le rispettive cariche sociali.

Art.9

Tutte le spese, imposte e tasse del presente sono a carico della costituenda associazione.

Il Presidente    

San Giorgio di Piano, 22 Aprile 2002

allegato: A

GRUPPO di STUDI della PIANURA del RENO
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO

Articolo 1
Costituzione, denominazione ,sede, durata

È costituita ai sensi dell’art. 14 c.c. e seguenti l`associazione denominata `Gruppo di Studi della Pianura del Reno`, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede nel Comune di San Giorgio di Piano – Bologna, via Matteotti 6.  La sede può essere trasferita altrove con delibera assunta dall’assemblea ordinaria dei soci. La variazione della sede legale non comporta la modifica del presente statuto.

E’ obbligo dell’Associazione fare uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” .

La durata dell’Associazione decorre dalla sua legale costituzione e viene stabilita a tempo illimitato.

Articolo 2
Scopi e attività

L`associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Gli eventuali utili verranno interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo. E` fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L`associazione si prefigge:

a)- lo studio e la ricerca sulla storia, le tradizioni e l`ambiente naturale della pianura del Reno, al fine di far crescere la comunità locale nella presa di coscienza delle proprie peculiarità, nel rispetto delle diversità culturali, del rispetto e della sicurezza dell’ambiente naturale e del paesaggio.

b)- La tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e storici, della natura e dell`ambiente naturale. Influire positivamente sulla società e sul territorio fornendo alla collettività interventi corretti e qualificati dal punto di vista socio-culturale.

c)- La promozione della cultura locale, soprattutto nei giovani e quindi anche a livello scolastico e di sperimentazione didattica.

d)- La promozione della ricerca scientifica negli ambiti: archeologico, storico, geologico, etnologico, sociale e ambientale della zona presa in considerazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l`associazione:

–          cura la pubblicazione della Rivista “Reno, Campi e Uomini“, che raccolga scritti scientifici negli ambiti del punto precedente d). La Rivista è proprietà indivisibile dei Soci Fondatori, limitata alle quote versate.

–          cura la pubblicazione di un Notiziario sulle attività del Gruppo e delle Associazioni aventi le stesse finalità operanti sul territorio, tale Notiziario ospiterà brevi note didattiche,

–          cura inoltre altre pubblicazioni a carattere monografico e miscellaneo,

–          organizza convegni sugli argomenti di studio,

–          promuove mostre e visite sul territorio,

–          promuove la collaborazione con le scuole e con i docenti delle stesse con gli strumenti appropriati di comunicazione,

–          tiene una propria biblioteca ed emeroteca ed archivi di varia natura che sono aperti alla consultazione dei soci e dei non soci.

Per lo svolgimento delle proprie attività l`associazione può avvalersi sia di prestazioni di terzi retribuite, che di prestazioni gratuite. Non potranno essere svolte attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3
Risorse economiche

L`associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

– le quote associative, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

– erogazioni liberali (contributi) da parte di privati, enti pubblici, enti privati, nazionali e internazionali

– donazioni o lasciti testamentari, erogazioni e sottoscrizioni

– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, impiegato in armonia con le finalità statutarie, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell`associazione, né all`atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell`associazione l`intero suo patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità. E` escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.

L`esercizio finanziario dell`associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all`approvazione dell`Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.

L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

 

Articolo 4
I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero degli aderenti è illimitato e l`adesione all`associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Si diviene socio mediante il versamento della quota associativa.  Il socio maggiore di età ha diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Possono far parte dell’associazione gruppi costituiti da altre associazioni, istituzioni, enti, rappresentati pro tempore da persona da essi designata, che ha diritto ad un solo voto in assemblea.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L`esclusione dei soci è deliberata dall`assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

– mancato versamento della quota associativa entro il mese di aprile

– comportamento contrastante con gli scopi dell`associazione

– persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all`esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire al Collegio Arbitrale di cui all’art. 15 del presente Statuto.

 

In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
I soci fondatori, per indegnità, possono essere sospesi, La riammissione alle attività va decisa con il voto favorevole di 2/3 dei soci.

Articolo 5
Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, e le deliberazioni degli organi associativi, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall`associazione ed a ricevere la rivista; se maggiorenni a partecipare all`assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali, secondo quanto disposto dagli art. 4, 6, 8, 9, 10.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell`associazione.

Articolo 6
Organi dell`associazione

Sono organi dell`associazione: l`Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’Ufficio ricoperto e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.

 Articolo 7
L`Assemblea

L`Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto, secondo quanto previsto dall’art. 4 e segg… E` ammessa una sola delega scritta.

L`Assemblea Ordinaria delibera su tutta l`attività dell`associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo, delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto, elegge i componenti del Consiglio direttivo. Delibera l`esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio.

L`Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all`anno per l`approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio o almeno 1/5 dei  soci ne ravvisino l`opportunità.

L`Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell`associazione.

L`Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai pre­senti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporsi presso la sede dell’associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria o elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l`ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell`eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L`Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l`Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell`Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per la variazione dello Statuto, per lo scioglimento dell`associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la maggioranza di tre quarti dei presenti.

Articolo 8
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da cinque a undici membri, eletti dall`Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo gli associati maggio­renni.
Il Consiglio direttivo cura l`esecuzione delle deliberazione dell`Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario e cura tutte le attività dell`associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno la metà dei suoi componenti mediante avvisi scritti, da esporsi nella bacheca dell’associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria o elettronica, almeno sette giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il segretario redige i relativi verbali.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall’art. 4 del presente Statuto sulla decadenza dei soci.

Articolo 9
Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l`Assemblea dei soci. E` il rappresentante legale dell`associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Lo sostituisce il Vice-presidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, compete promuovere l’attività dell’associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il Consiglio direttivo, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

 Articolo 11
Libri dell’Associazione

 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dei suoi organi.

 Articolo 12
Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno ché la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 Articolo 13
Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità.

Articolo 14
Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell`associazione, relative alla vita dell`associazione stessa saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati, uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo dal Sindaco del Comune in cui ha sede l’Associazione o da un suo delegato, che assume la veste di Presidente del Collegio. Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Bologna.

Articolo 15
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

San Giorgio di Piano (BO), 6 Aprile 2002